STABILIZZAZIONI PERSONALE
Legge di Bilancio 2022 Comma 268: stabilizzazione dei precari assunti per l’emergenza COVID 19, che potrà essere attuata in parallelo e a prescindere da quella ex art. 20 del d.lgs. 75/2017.
La lettera a), prevede che le aziende possono continuare ad avvalersi per tutto il 2022 delle misure previste dalla decretazione d’urgenza del 2020 -;
La lettera b) prevede la stabilizzazione del personale assunto l’emergenza fissandone i paletti anche qualora non più in servizio. Gli enti del SSN vengono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante l’emergenza.
Ancora non c’è una stima ufficiale di quanti rientreranno nella misura, ma si parla di 33mila sanitari. Gli enti del SSN possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, e che:
abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.
Se la norma stessa risulta esaustiva per tale personale, implicherebbe che il personale amministrativo e tecnico potrebbe rientrare nelle procedure di cui all’ultimo periodo della lettera b).
Una possibile criticità dell’operazione riguarderà probabilmente tutti i contratti di lavoro instaurati al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che è l’unica tipologia che può rientrare nel concetto di lavoro flessibile.
La novità è quella della lettera b bis) che introduce selezioni con riserva fino al 50% per il personale addetto ad attività da reinternalizzare; anche questa norma è plausibile che creerà difficoltà applicative per la sua contorsione